Stampa
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (cosiddetta legge sul testamento biologico o biotestamento) che regola il consenso informato, l’interruzione dei trattamenti, le disposizioni anticipate di trattamento Dat e la pianificazione condivisa delle cure.
Attraverso il consenso informato la Legge riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici proposti dai medici.
La Legge stabilisce anche il diritto di revocare il consenso dato e di interrompere i trattamenti. In tal caso il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze ed eventualmente ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, con il consenso del paziente.
La persona con una patologia cronica, invalidante, progressiva, con prognosi infausta può esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari con la pianificazione condivisa delle cure direttamente con il medico o l’équipe sanitaria, dopo aver acquisito adeguata informazione. I medici dovranno attenersi alle volontà espresse, inserite nella cartella clinica insieme alla nomina eventuale di un fiduciario, quando la persona non potrà più esprimere il proprio consenso trovandosi in una condizione di incapacità.
Attraverso le Dat ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere (disponente), in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni sulle conseguenze mediche delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
La decisione di redigere le Dat è assolutamente libera e volontaria. Il medico è tenuto al rispetto delle Dat tranne nei casi in cui il disponente abbia chiesto trattamenti sanitari contrari alle norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Le Dat possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento della vita; restano valide le Dat che riportano la data di redazione più recente.
Al momento della redazione o con comunicazione successiva è possibile indicare nelle Dat un fiduciario, persona di fiducia che farà le veci del disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nel momento in cui il disponente stesso sia divenuto incapace di autodeterminarsi.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Può essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. Può accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo.
Il fiduciario, al quale viene rilasciata dall'interessato una copia delle Dat, può rinunciare alla nomina con atto scritto, che comunica direttamente al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui le Dat non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno. Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Può disattenderle parzialmente o totalmente, in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sussistono terapie, imprevedibili all’atto di sottoscrizione delle Dat, che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento. Il fiduciario ha quindi il potere, in accordo con il medico, di attualizzare le disposizioni lasciate dalla persona.
Può essere altresì previsto un fiduciario supplente. Non sarà possibile trasmettere il nominativo alla Banca dati Nazionale e pertanto non vi potrà accedere, ma i riferimenti, se indicati nella Dat, saranno visibili al medico nella scansione della Dat registrata.
Il cambio di residenza non comporta la decadenza della Dat depositata che rimarrà registrata e disponibile per essere consultata da parte del medico che abbia in cura il disponente che si trovi in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, a meno che il disponente non intenda modificare la disposizione.
Possono presentare le Dat, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, esclusivamente i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Montemale di Cuneo.
Visto il carattere personalissimo delle disposizioni non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simili che possono eventualmente essere reperiti in Internet. L'interessato può esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.), avendo cura di apporre in calce la propria firma autografa, luogo e data.
Le Dat devono contenere i seguenti dati necessari:
Le Dat vanno esibite personalmente dal disponente all’ufficiale di stato civile, assieme al proprio documento d’identità in corso di validità e al codice fiscale.
Non è necessario che il fiduciario sia presente personalmente al momento della consegna delle Dat da lui già sottoscritte per accettazione. Sarà solo necessario presentare una copia del suo documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità.
La Banca dati nazionale accetta l'inserimento di un solo fiduciario, ma nelle Disposizioni ne possono essere indicati due come previsto dal Ministero della Sanità.
Il servizio è totalmente gratuito. Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Ufficio Stato civile: Via Roma n. 23
Contatti: Tel. 0171 917654 - Email: comune.montemale@tiscali.it
L'ufficio riceve preferibilmente su appuntamento prenotabile ai contatti di cui sopra.